Denominazioni

D.O.C.G. – Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita

I vini D.O.C.G. sono regolamentati da un disciplinare e sono contraddistinti da una zona di origine ben precisa, anche con indicazione di sottozona, fino a restringere l’area a un comune, una frazione, una fattoria, un podere o una vigna; la zona tipicamente è abbastanza ristretta ed è quella maggiormente avocata alla produzione di quel vino.

Una D.O.C.G. può essere una restrizione della stessa D.O.C., per es. può essere relativa ad una porzione più di territorio ristretta dell’area della D.O.C., o può essere solo quella relativa a una denominazione (per es. Superiore).

I disciplinari dei vini D.O.C.G. ricoprono le stesse tipologie di regole di quelli D.O.C. ma i valori da rispettare sono più stringenti. La legge prevede che la denominazione D.O.C.G. può essere attribuita a un vino che da almeno 5 anni è già riconosciuto come D.O.C.; per i vini D.O.C.G. è previsto un doppio esame, il secondo in fase di imbottigliamento. In etichetta è obbligatoria anche l’indicazione dell’annata (tranne per i vini bollicine).

D.O.C. – Vini a Denominazione di Origine Controllata

I vini D.O.C.sono regolamentati da un disciplinare e sono contraddistinti da una zona di origine ben precisa, anche con indicazione di sottozona, fino a restringere l’area a un comune, una frazione, una fattoria, un podere o una vigna.

E’ evidente che più diventa circoscritta l’area di origine e più aumentano le indicazioni, più si restringe il numero dei produttori e la quantità di vino che può essere prodotta; tutto ciò è sinonimo di crescente qualità del vino che viene prodotto.

I disciplinari dei vini D.O.C.devono stabilire:

– la denominazione d’origine (il nome della D.O.C.)
– la zona di produzione delle uve
– la resa massima di uve e di vino per ettaro
– il titolo alcolometrico minimo delle uve
– caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, il titolo alcolometrico minimo del vino
– le condizioni di produzione (clima, terreno, altitudine, esposizione, etc.)
– la composizione dei vigneti, densità degli impianti, forme di allevamento, sistemi di potatura
– modalità degli esami organolettici
– periodo minimo di invecchiamento in legno e/o affinamento in bottiglia
– eventuale imbottigliamento in zone delimitate.

I vini D.O.C.sono soggetti a esami chimico-fisico ed organolettici durante la fase di produzione; tali esami sono eseguiti da apposite commissioni.

I.G.T. – Vini a Identificazione Geografica Tipica

I vini a Identificazione Geografica Tipicasono regolamentati da un disciplinare e sono contraddistinti da una zona di produzione, in genere abbastanza ampia.

I disciplinari dei vini I.G.T.devono stabilire:

– l’indicazione geografica
– la delimitazione della zona geografica
– l’elenco dei vitigni ammessi
– le tipologie enologiche, compreso il colore
– la resa massima di uve per ettaro
– il titolo alcolometrico minimo delle uve
– la gradazione alcolometrica minima del vino
– le pratiche correttive autorizzate.

I vini a Identificazione Geografica Tipicahanno l’obbligo di presentare in etichetta:

– tutte le menzioni previste per i vini da tavola
– la menzione Vino a Identificazione Geografica Tipica con il relativo nome della I.G.T. (zona).

Sono poi consentite diverse indicazioni facoltative tipo i vitigni, l’annata di raccolta, altri dati sul produttore, precisazioni sul tipo di prodotto.

D.O.P. – Denominazione di Origine Protetta

Marchio D.O.P.meglio noto con l’acronimo D.O.P., è un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito – solitamente per legge – a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti.

L’ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, savoir-faire) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva.

Affinché un prodotto sia D.O.P., le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un’area geografica delimitata.

Chi fa prodotti D.O.P.deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.

Per distinguere anche visivamente i prodotti D.O.P. da quelli I.G.P., i colori del relativo marchio sono stati cambiati da giallo-blu a giallo-rosso, suscitando non poche perplessità tra quanti avrebbero ritenuto più opportuno che a cambiare fossero i colori del marchio I.G.P.

I.G.P. – Indicazione Geografica Protetta

Il termine indicazione geografica protetta, meglio noto con l’acronimo I.G.P., indica un marchio di origine che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica dipende dall’origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica determinata.

Per ottenere la I.G.P.quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area.

Chi produce I.G.P.deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.